|
PRIMA
PARTE
Che
cosa è
La
mobilità interviene, quando le aziende decidono di interrompere il rapporto
di lavoro per diversi lavoratori, i lavoratori che vengono iscritti nelle
liste di mobilità possono usufruire di una gamma di opportunità occupazionali,
anche mediante incentivi alle imprese, inoltre hanno diritto ad un trattamento
economico (indennità di mobilità)
A
chi spetta
- Ai lavoratori dipendenti
da aziende che hanno avuto mediamente più di 15 dipendenti nei 6 mesi
precedenti
- Ai
lavoratori che al termine della cassa integrazione straordinaria non
hanno la possibilità di rientrare in azienda
- Ai
lavoratori dipendenti da aziende con più di 15 dipendenti che ne vengono
licenziati almeno 5 per riduzione di personale.
- Ai
lavoratori che vengono licenziati per cessazione dell'’attività da parte
dell'’azienda.
A
chi non spetta
- Ai
lavoratori che svolgono attività stagionali o saltuarie
- Ai
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
- Ai
lavoratori apprendisti
- Ai
lavoratori che hanno diritto alla pensione di vecchiaia o che sono titolari
di pensione di anzianità o anticipata, ovvero sono titolari di pensione
di inabilità; i titolari di pensione o assegno di invalidità possono
optare, all’atto della domanda, tra tali trattamenti e quello di mobilità.
Quando
spetta
- Quando
il lavoratore è iscritto nelle liste di mobilità compilate dall’ufficio
regionale del lavoro
- Quando
il lavoratore ha un’anzianità lavorativa nell’azienda di almeno 12 mesi
di cui almeno 6 di effettivo lavoro, comprese ferie,festività, infortuni.
Per
quanto tempo spetta
- Per
il lavoratore che ha fino a 39 anni di età, la mobilità spetta per 12
mesi
- Per
il lavoratore che da 40 a 49 anni di età, la mobilità spetta per 24
mesi
- Per
il lavoratore da 50 anni in su di età, la mobilità spetta per 36 mesi.
La
mobilità però non può essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità
aziendale del lavoratore.
In
presenza di determinati requisiti di età e di contribuzione viene pagata
fino al conseguimento del diritto alla pensione.
(generalmente chiamata mobilità lunga)
La
domanda
- La
domanda deve essere presentata all’ufficio di collocamento entro un
periodo massimo inderogabile di 68 giorni dal licenziamento e indirizzata
all’Inps.
La
decorrenza
- L’indennità
di mobilità decorre dall’8° giorno dal licenziamento se la domanda
è stata presentata entro i primi 7 giorni, altrimenti decorre dal 5°
giorno successivo alla presentazione della domanda.
L’importo
- Per
i primi 12 mesi l’importo è uguale a quello della cassa integrazione
straordinaria e cioè 80% dello stipendio percepito fino al tetto massimo
mensile stabilito di anno in anno in base al costo della vita.
- Per
i periodi successivi l’importo diventa dell'80% del primo periodo.
Il
tetto massimo per il 2002 per chi ha un reddito mensile superiore a €
1679,07 è di € 932,82 o di €776,12 per i redditi inferiori.
Quando
viene pagata
- Dopo
il primo periodo tecnico per le procedure burocratiche (di norma 2 o
3 mesi) poi ogni mese direttamente al lavoratore.
Quando
viene sospesa
- Quando
l’interessato viene assunto con contratto a tempo determinato o a tempo
parziale
Quando
si viene cancellati dalla lista
- Quando
il lavoratore viene assunto con contratto a tempo indeterminato
- Quando
il lavoratore raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa
titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero pensione di inabilità
o di assegno di invalidità senza aver optato per l’indennità di mobilità.
- Quando
rifiuta di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato
dalla Regione o non li frequenti regolarmente
- Quando
non accetti un’offerta di lavoro che sia professionalmente equivalente,
ovvero, per mancanza di questa, che presenti omogeneità equivalente
anche intercategoriale e che sia inquadrato in un livello retributivo
non inferiore al 10% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
- Quando
non accetti di essere impiegato in opere di pubblica utilità.
- Quando
non ha dato comunicazione all’Inps entro 5 giorni dall’inizio di un
lavoro a tempo determinato.
- Quando
si è avvalso della facoltà di percepire in un’unica soluzione l’indennità
di mobilità
- Quando
non ha risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione da parte
dei centri per l’impiego.
Il
ricorso
- Nel
caso che la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso,
in carta libera, al Comitato Provinciale dell'’Inps, entro 90 giorni
dalla data di ricezione della lettera con la quale l’Inps comunica la
respinta.
- Il
ricorso va presentato ai sportelli dell'Inps allegando tutti i documenti
ritenuti utili per l’accoglimento, preferibilmente attraverso il patronato
INCA-CGIL.
Lavoratori iscritti senza
diritto all’indennità
- I
lavoratori che vengono licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti,
aventi le caratteristiche per l’iscrizione alle liste di mobilità, si
possono iscrivere senza il diritto all’indennità, ma le aziende che
li assumono possono usufruire della riduzione prevista sui contributi
da versare.
- I
lavoratori che vengono licenziati per riduzione di personale, però meno
di 5 unità, anche da aziende con più di 15 dipendenti
Vai
a inizio
SECONDA
PARTE
NORME PER L’APPLICAZIONE DELLA MOBILITA’
Campo
di applicazione della mobilità
1. Le
imprese che possono chiedere la mobilità per riduzione di personale,
trasformazione di attività o di lavoro, oltre che per cessata attività
o fallimento, devono avere avuto mediamente più di 15 dipendenti nei 6
mesi precedenti la domanda
2. Le
imprese possono chiedere la mobilità al termine dell'’utilizzo della cassa
integrazione speciale,
3. Nel
conteggio del numero dei dipendenti contano tutti i lavoratori anche quelli
a tempo determinato, i contratti di formazione lavoro e apprendisti mentre
i lavoratori a part-time o orario ridotto, contano in proporzione alle
ore effettuate
4. Non
possono essere collocati in mobilità i lavoratori assunti con contratto
a tempo determinato, gli apprendisti, i lavoratori che svolgono attività
stagionali, quelli che hanno diritto alla pensione di anzianità, i titolari
di assegno di invalidità possono optare per l’assegno o per la mobilità.
Non possono essere messe in mobilità le lavoratrici durante il periodo
di maternità, cioè fino all’anno di vita del bambino o le lavoratrici
entro un anno dal matrimonio, sempre che la domanda non sia per cessata
attività.
La procedura
1. Le
imprese che intendono procedere al licenziamento di lavoratori devono
obbligatoriamente aprire la procedura di mobilità dandone comunicazione
preventiva alle RSU e alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Se i licenziamenti avvengono senza aver utilizzato la cassa integrazione
speciale devono essere più di 5 contando anche quelli effettuati nell’arco
dei 120 giorni precedenti che rientrano nel diritto alla mobilità. Non
vi è vincolo di numero se la domanda viene al termine dell'’utilizzo della
cassa speciale.
2. La
comunicazione, oltre al numero dei dipendenti da mettere in cassa, deve
contenere i motivi tecnici ed organizzativi che determinano l’eccedenza
di personale, e per quali motivi non si ritiene di poter adottare misure
idonee ad evitare il ricorso alla mobilità. Per i lavoratori deve essere
elencato anche il profilo professionale.
3. Alla
comunicazione va allegata la coppia del versamento effettuato all’Inps
per ogni lavoratore che si intende mettere in mobilità. Il versamento
è pari ad una mensilità dell'’indennità di mobilità per ogni lavoratore
che intende licenziare.
4. Copia
della comunicazione alle RSU e del versamento all’Inps deve essere inviata
alla Direzione provinciale del lavoro.
5. Entro
7 giorni su richiesta delle RSU e delle organizzazioni sindacali si procede
ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che
determinano la richiesta di mobilità e le possibili alternative di utilizzo
del personale nell’ambito dell'’impresa o anche mediante contratti di
solidarietà od altre forme come l’assegnazione al lavoratore a mansioni
diverse in deroga all’art.2103 del c.c..(la deroga all’art.2103 può prevedere
una mansione di livello inferiore a quella di appartenenza, in questi
casi occorre l’assenso del lavoratore).
6. La
procedura deve concludersi entro 45 giorni dalla comunicazione alle RSU
e l’impresa deve darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro,
a fronte di un mancato accordo, il direttore della Direzione provinciale
del lavoro convoca le parti per un ulteriore esame, formulando anche
una sua proposta di accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro
30 giorni. Se i lavoratori da mettere in mobilità sono meno di 10 i periodi
della procedura si riducono della metà.
7. Solo
al termine della procedura l’impresa può procedere ai licenziamenti dei
lavoratori interessati e alla loro collocazione in mobilità. Il nominativo
dei lavoratori collocati in mobilità deve essere, dalla ditta comunicato
per iscritto all’ufficio regionale del lavoro.
8. L’accordo
può prevedere anche un numero inferiore di lavoratori da quelli per cui
si è aperta la procedura da mettere in mobilità, in questo caso l’azienda
può recuperare i versamenti effettuati per i lavoratori che l’accordo
ha escluso.
Recesso
1. Raggiunto
l’accordo sindacale l’azienda può procedere entro il termine di 120 giorni
a collocare in mobilità i lavoratori interessati, comunicando per iscritto
a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Criteri
di scelta dei lavoratori
1. Il
datore di lavoro al termine della procedura deve individuare i lavoratori
da collocare in mobilità, in relazione alle esigenze tecnico produttive
dell'’azienda e nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso fra loro:
a) Carico di famiglia; b) Anzianità; c) esigenze tecnico produttive ed
organizzative.
2. Nei
criteri da adottare occorre ricordare che non possono essere collocati
in mobilità le lavoratrici in percentuale superiore al numero presente
in azienda e gli invalidi in percentuale superiore a quelle previste dalla
legge. Per gli invalidi l’aliquota per legge è pari al 15% dei lavoratori
occupati, pertanto la percentuale dei lavoratori invalidi da poter mettere
in mobilità non può superare il 15% del totale dei lavoratori messi in
mobilità.
3. Se
non vengono rispettati i criteri di scelta previsti dalla legge, il lavoratore
o la lavoratrice interessata può impugnare entro 60 giorni l’avvenuto
licenziamento, chiedere la convocazione del Collegio di conciliazione
e adire all’autorità giudiziaria, perché anche in questo caso il licenziamento
può considerarsi illegittimo.
4. I
criteri di scelta dei lavoratori da mettere in mobilità, non esclude la
possibilità che accordi aziendali possano prevedere soluzioni diverse,
esempio i volontari e i prepensionabili, in questi casi è indispensabile
che vi sia l’assenso degli interessati.
Recesso
illegittimo
1. Il
licenziamento è inefficace qualora sia intimato senza l’osservanza della
forma scritta
2. E’
illegittimo anche se vi è stata violazione delle procedure previste dalla
legge
3. E’
annullabile quando vi è stata violazione dei criteri di scelta.
Ricorso
del lavoratore
1. Il
lavoratore può ricorrere attraverso l’art. 18 dello statuto dei lavoratori
(reintegrazione nel posto di lavoro) quando ritiene che l’azienda non
abbia rispettato le norme previste per la collocazione in mobilità
Scelte
aziendali
2. Se
il ricorso è per la violazione dei criteri di scelta, l’azienda può decidere
di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per un numero di
dipendenti, sempre nel rispetto dei criteri di scelta, pari a quelli reintegrati,
senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione
alle RSU
Onere
per l’impresa
1. Per
ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa che non è passata attraverso
la cassa integrazione speciale è tenuta a versare all’Inps, in trenta
rate mensili, una somma pari a 9 volte il trattamento mensile di mobilità.
Se la messa in mobilità avviene al termine dell'’utilizzo della cassa
integrazione speciale la somma da versare è pari a 6 volte il trattamento
mensile di mobilità.
2. Se
vi è l’accordo sindacale sulla messa in mobilità l’onere per la ditta
si riduce a 3 mensilità.
3. Se
il datore di lavoro procura, secondo le procedure determinate dalla Commissione
regionale per l’impiego, offerte di lavoro a tempo indeterminato equivalente
a quello svolto nella ditta, non è tenuta a versare le rate rimanenti
per i lavoratori interessati anche se rifiutano l’offerta.
4. Non
vi è onere da versare se la mobilità avviene dopo il fallimento della
ditta.
A chi
spetta
1. Ai
lavoratori che sono stati collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito
di esaurimento della cassa integrazione straordinaria.
2. Ai
licenziati per riduzione di personale o trasformazione di attività o di
lavoro
3. Ai
licenziati per cessazione dell'’attività aziendale.
A chi
non spetta
1. Ai
lavoratori che svolgono attività stagionali o saltuarie.
2. Ai
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, (apprendisti, contratti
a termine, contratti di formazione lavoro).
3. Ai
lavoratori che hanno diritto alla pensione di vecchiaia o che sono titolari
di pensione di anzianità o anticipata, ovvero sono titolari di pensione
di inabilità; i titolari di pensione o assegno di invalidità possono optare,
all’atto della domanda, tra tali trattamenti e quello di mobilità.
Indennità
di mobilità
1. I
lavoratori posti in mobilità vengono iscritti nelle liste della mobilità
e devono presentare la domanda per poter usufruire dell'’assegno mensile.
La domanda deve essere presentata entro un periodo massimo di 68 giorni
dalla messa in mobilità e decorre dall’8° giorno dopo il licenziamento
se è presentata entro i primi 7 giorni, decorre dal 5° giorno successivo
alla presentazione della domanda negli altri casi.
2. La
durata dell'’indennità di mobilità varia a secondo dell'età del lavoratore
interessato e cioè dura 12 mesi per i lavoratori fino a 39 anni di età,
24 mesi per quelli tra i 40 e 49 anni e 36 mesi dai 50 anni in su.
3. Generalmente
l’indennità di mobilità non può essere corrisposta per un periodo superiore
alla anzianità aziendale del lavoratore, di conseguenza anche se un lavoratore
ha più di 50 anni ma solo 15 mesi di servizio percepirà l’indennità solo
per 15 mesi invece dei 36 previsti.
4. L’indennità
è pari al trattamento di cassa integrazione e cioè l’80% dello stipendio
lordo fino ad un tetto massimo che viene stabilito di anno in anno a secondo
dell'’andamento del costo della vita. Per il 2002 tale importo è di €
932.82 per che ha un reddito mensile superiore a € 1679.07 o di € 776.12
per che ha un reddito inferiore. Il reddito viene calcolato utilizzando
l’ammontare dello stipendio annuo e dividendolo per 12. Alle cifre lorde
sopra indicate si deve togliere il 5,54% come contributo previdenziale
e poi calcolare l’Irpef con le aliquote in vigore.
5. Dopo
i primi 12 mesi l’indennità si riduce all’80% dell'’importo iniziale.
6. L’assegno
di mobilità viene recapitato direttamente al lavoratore, dopo un primo
periodo necessario per l’accoglimento della domanda, di norma 2 o 3 mesi,
poi ogni mese e alla fine di ogni anno l’Inps invia il modello cud che
deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi.
7. I
lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività
autonoma o per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione
anticipata dell'’indennità di mobilità per tutto il periodo di appartenenza
o delle mensilità non ancora utilizzate.
8. Per
fare ciò occorre rivolgersi all’Inps per la compilazione dei moduli richiesti
e la consegna dei documenti comprovanti l’inizio dell'’attività autonoma
o di cooperativa.
Sospensione
della mobilità
1. Il
lavoratore viene sospeso dalla mobilità quando viene assunto a tempo determinato
o a tempo parziale. Per aver diritto alla sospensione deve comunicare
all’Inps entro 5 giorni dall’inizio dell'’attività il periodo di sospensione
e al termine deve comunicare la riammissione alla mobilità.
2. La
durata della mobilità non si riduce durante la sospensione e il lavoratore
al termine del periodo lavorativo riprende la mobilità avendo ancora a
disposizione tutto il periodo non utilizzato.
3. Importante
è che il periodo di sospensione non deve essere di 365 giorni, pertanto
occorre a fronte di un’assunzione a tempo di un anno, finisca il giorno
prima per poter riprendere la mobilità altrimenti si perde il diritto.
Perdita
della mobilità
1. Il
lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità quando viene assunto
con contratto a tempo indeterminato, in questo caso può rientrare nella
mobilità solo se il contratto di assunzione viene risolto dall’azienda
durante il periodo di prova.
2. Viene
cancellato quando omette di comunicare all’Inps l’inizio dell'attività
lavorativa.
3. Viene
cancellato anche quando raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia
o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione
di inabilità o di assegno di invalidità. In questo caso può optare per
l’assegno di invalidità o continuare con l’indennità di mobilità.
4. Viene
cancellato quando rifiuta di essere avviato ad un corso di formazione
professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente.
5. Viene
cancellato quando rifiuta un’offerta di lavoro che sia professionalmente
equivalente, ovvero, in mancanza di questa, che presenti omogeneità anche
intercategoriale e che sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore
al 10% rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Qualora il lavoro
offerto si inquadrato in un livello ancora inferiore al 10% e il lavoratore
lo accetti, ha diritto, per un periodo massimo di 12 mesi, alla corresponsione
di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra
i rispettivi livelli contributivi previsti dai contratti collettivi di
categoria (questo significa che la differenza è calcolata solo sulla paga
contrattuale).
6. Viene
cancellato quando non accetta di essere impiegato in opere di pubblica
utilità, in mancanza di un lavoro professionalmente equivalente.
7. Viene
cancellato quando non abbia provveduto a dare comunicazione all’Inps entro
i 5 giorni dall’inizio di un rapporto di lavoro a part-time o a tempo
determinato.
8. Viene
cancellato quando non abbia risposto, senza giustificati motivi, alla
convocazione da parte dei centri per l’impiego
9. Viene
cancellato quando si è avvalso della facoltà di percepire in un’unica
soluzione l’indennità di mobilità
10. Viene cancellato infine quando
sia decaduto il periodo di godimento dell'’indennità di mobilità.
11. Si viene cancellati dalle
liste di mobilità, se si rifiuta un lavoro proposto da un’agenzia di lavoro
interinale, ma solo per il periodo di occupazione proposto.
Il ricorso
1. Nel
caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso,
in carta libera, al Comitato provinciale dell'’Inps entro 90 giorni dalla
data di ricezione della lettera con la quale si comunica la respinta.
2. Il
ricorso deve essere presentato alla sede dell'’Inps che ha respinto la
domanda, attraverso la consegna allo sportello, l’invio per posta raccomandata
o facendosi assistere dal nostro patronato Inca.Cgil.
3. Al
ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l’accoglimento
del ricorso stesso.
4. Se
l’Inps respinge anche il ricorso, o non risponde, dopo 90 giorni dalla
presentazione dello stesso si può verificare con i nostri legali se vi
sono le condizioni per un’azione legale nei confronti dell'istituto.
Lavoratori
iscritti ma senza diritto all’indennità
1. I
lavoratori licenziati, per riduzione del personale o per cessata attività,
da imprese artigiane o industriali con meno di 15 dipendenti possono iscriversi
alle liste di mobilità, ma non hanno diritto all’indennità di mobilità,
mentre le aziende che li assumono hanno gli incentivi previsti dalla legge.
La mobilità
lunga
1. In
situazioni di particolare gravità occupazionale per aziende di rilevanza
nazionale, o per settori, il Ministero del lavoro può autorizzare l’utilizzo
della mobilità lunga. In questi casi il lavoratore posto in mobilità può
prolungare il periodo di mobilità oltre a quello previsto fino all’andata
in pensione, per vecchiaia o anzianità.
2. Attualmente
non vi è nessuna autorizzazione che riguardi aziende Bresciane.
3. A
fronte di autorizzazioni ministeriali vengono anche indicati i requisiti
necessari per potervi accedere e le condizioni di applicazione
Mobilità
e diritto alla pensione
1. I
periodi di godimento dell'’indennità di mobilità, ad esclusione di quelli
che hanno chiesto l’anticipo per iniziare un’attività, sono riconosciuti
d’ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e
ai fini della determinazione della misura della pensione stessa.
2. Il
lavoratore in mobilità matura le marche figurative con lo stesso valore
dell'’ultimo stipendio percepito.
Mobilità
e assegno per il nucleo familiare
1. Al
lavoratore in mobilità spetta l’assegno per il nucleo familiare secondo
le norme previste in materia, occorre che al momento della presentazione
della domanda venga precisato il diritto all’assegno stesso.
Agevolazioni
per le aziende che assumono lavoratori in mobilità
·
Le aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato i
lavoratori posti in mobilità hanno diritto a delle agevolazioni contributive
pari al 50% delle quota di mobilità per tutto il periodo spettante al
lavoratore
·
Se le assunzioni sono a tempo determinato o parziale, le
agevolazioni sono che il pagamento del contributo a carico del datore
di lavoro è pari quello previsto per gli apprendisti.
TERZA
PARTE
Legge
23 luglio 1991, n.223 e successive modificazioni
Art.
4
Procedura per la dichiarazione di mobilità
1.
L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione
salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all’articolo
1 ritenga di essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori
sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di
avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.
2.
Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono
tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze
sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria.
In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere
effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione
dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3.
La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi
che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi
o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte,
la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale
e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione
del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare
le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo.
Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'Inps,
a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4,
di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale
moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
4.
Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento
di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione.
5.
Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui
al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle
rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno
comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi
del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere
inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
6.
La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima
dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione l. L'impresa che sia
stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale,
qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga
di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori
sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare
le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.
7.
Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte
per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi
entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8.
Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità
sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
metà.
9.
Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi
6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati,
gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di
essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente,
l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun
soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del
livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con
puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati
i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato
per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni
di categoria di cui al comma 2.
10.
Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori
o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione
di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in
eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'Inps, da effettuarsi con
il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero
dei lavoratori posti in mobilità.
11.
Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente
articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori
ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma
dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni
diverse da quelle svolte.
12.
Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state
effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste
dal presente articolo.
13.
1 lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine
del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano
in azienda.
14.
Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate
da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie,
nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
15.
Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse
province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni
previste dal comma 4.
16.
Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.
Art.
5
Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese
l. L' individuazione dei
lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle
esigenze tecnico-produtive ed organizzativi del complesso aziendale,
nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati
con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di
questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzativi.
2.
Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa
è tenuta al rispetto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge
29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1983, n. 79.
3.
Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato
senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure
richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione
dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo
il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato
entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi
atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà
del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali.
Al recesso di cui all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata
l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
4.
Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare
alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88
in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile
iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla
metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo
4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.
5.
L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale
per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi
le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), non è tenuta
al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano
il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali
offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte
procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. Il predetto beneficio
è escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell'’impresa disposta
ad assumere, nei rapporti di cui all’art.8, comma 4 bis.
6.
Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo
mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'articolo
2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamente
del programma di cui all'articolo 1, comma 2, nell'unità produttiva in
cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare
ai sensi del comma 4 dei presente articolo è aumentata di cinque punti
percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l'inizio
del tredicesimo mese e la data di completamente del programma. Nel medesimo
caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell'articolo
2 della legge 8 agosto 1972, n. 464.
Art.
6
Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego
l.
L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base
delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi
tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori
in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le informazioni
utili per individuare la professionalità, la preferenza per una mansione
diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio:
in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli
11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta
dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5.
2. La Commissione regionale
per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre:
a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori
iscritti nella lista di mobilità, in collaborazione con l'Agenzia per
l'impiego;
b) propone l ' organizzazione , da parte delle Regioni , di corsi
di qualificazione e di riqua- lificazione professionale che, tenuto
conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità,
siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati
sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano
l'avviamento;
c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori
in mobilità.
3. Le Regioni, nell'autorizzare
i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione,
ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono l'assunzione
di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.
4.
Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale
per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti
nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall'articolo
8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
Il secondo comma del citato articolo 1-bis non si applica nei casi in
cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un
numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento
di mobilità spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.
5. 1 lavoratori in mobilità
sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera
a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49 7.
Art.
7
Indennità di mobilità
l. 1 lavoratori collocati in
mobilità ai sensi dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti
di cui all' articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per
un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori
che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale,
di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione
salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo
immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.
2. Nelle aree di cui al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori
che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori
che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.
3.
L'indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun
anno, in misura pari all'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori
dipendenti. Essa non è comunque corrisposta successivamente alla data
del compimento dell'età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora
maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data
in cui tale diritto viene a maturazione.
4.
L'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo
superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa
che abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4.
5.
I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività
autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti
possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità nelle misure
indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilità già godute.
Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilità delle aree di cui
al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di età, questa somma
è aumentata di un importo pari a quindici mensilità dell'indennità iniziale
di mobilità e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento
dei sessanta anni di età. Per questi ultimi lavoratori il requisito di
anzianità aziendale di cui all'articolo 16, comma 1, è elevato in misura
pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente
legge e quella del loro collocamento in mobilità. Le somme corrisposte
a titolo di anticipazione dell'indennità di mobilità sono cumulabili con
il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni
per la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, le modalità
per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi
successivi a quello della corresponsione, assuma una'occupazione alle
altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonché le
modalità per la riscossione delle somme di cui all'articolo 5, commi 4
e 6.
6.
Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell'ambito delle circoscrizioni o
nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego,
in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti
alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente
in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del
31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella
prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far
valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella
minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di
settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, l'indennità
di mobilità è prolungata fino a quest'ultima data. La misura dell'indennità
per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell'ottanta
per cento.
7.
Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro
la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto,
abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano
far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione
del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti
anteriormente alla data del l° gennaio 1991 dalle società non operative
della Società di Gestione e Partecipazioni Industriali SpA (Gepi) e della
Iniziative Sardegna SpA (Insar) si prescinde dal requisito dell'anzianità
contributiva; l'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta
per un periodo superiore a dieci anni.
8.
L'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione
nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.
9.
1 periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli
per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma
5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto
alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione
stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base
della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui al comma l. Le somme occorrenti per la copertura della
contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11
alle gestioni pensionistiche competenti.
10.
Per i periodi di godimento dell'indennità di mobilità spetta l'assegno
per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153 8.
11.
1 datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo
di applicazione della normativa che disciplina l'intervento straordinario
di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con
riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in
misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari
a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo
a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga
in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento
del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti
e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del
contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 9,
per la parte a loro carico.
12.
L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa
che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria,
in quanto applicabile, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88.
13.
Per i giornalisti l'indennità prevista dal presente articolo è a carico
dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme
e i contributi di cui al comma 11 e all'articolo 4, comma 3, sono dovuti
al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative
alle procedure previste dall'articolo 4, comma 10, nonché le comunicazioni
di cui all'articolo 9, comma 3.
14.
E' abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario
delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua
i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria
per il ripristinare l'equilibrio di tali gestioni.
Art.
8
Collocamento dei lavoratori in mobilità
l.
Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il
diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'articolo
15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
1 lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro
a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione
a carico del ' datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso
in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato
a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori
dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.
3.
Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età,
ai fini degli avviamenti di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni
dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti
avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo
conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la
percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella
lista di mobilità.
4.
Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma
a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità
è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore,
un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità
che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non
può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori
di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro
mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma
6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.
4
bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso
con riferimento a quei lavoratori che siano collocati in mobilità, nei
mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di
attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell'’impresa che assume, ovvero
risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa
che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta
di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.
5.
Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova applicazione
quanto previsto dall'articolo 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
6.
Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato,
a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione
nella lista.
7.
Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonché per quelle
dei periodi di prova di cui all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e le
indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali
giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di
durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di
giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.
8. I trattamenti e i benefici
di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Art.
9
Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità
l. Il lavoratore è cancellato
dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità di
cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato
dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente
ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale
e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia
inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento
rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di
cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica
utilità ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
d) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente
sede dell'Inps del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, comma 6
d bis) non risponda, senza
motivo giustificato, alla convocazione da parte di uffici circoscrizionali
o della agenzia per l’impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere
che precedono, nonché di quelli previsti dal comma 5 ter dell'’articolo
6 del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.236..
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attività lavorative
o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità
si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque
raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del
lavoratore.
3.
La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata,
entro quindici giorni, dal direttore dell'’ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso,
entro trenta giorni, all’ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.
4.
La Commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche
del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare
con delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione
geografica del posto di lavoro offerto.
5.
Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato
in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni
di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per
un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di
un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti
livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Il lavoratore è cancellato
dalla lista di mobilità, oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:
a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un'unica soluzione l'indennità
di mobilità;
c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità
di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16.
7.
Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato
il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista
di mobilità. La Commissione regionale per l'impiego con il voto favorevole
dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre in casi eccezionali la
reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per una terza volta.
8.
Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui
l'avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata
presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista di
mobilità.
9. 1
lavoratori di cui all'articolo 7, comma 6, nel caso in cui svolgano attività
di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare l'indennità
di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un
reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità,
rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo
della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai
fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.
Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori
è data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa a
periodi, anche, parziali, di lavoro prestato successivamente alla data
della messa in mobilità, la contribuzione figurativa che per gli stessi
periodi sarebbe stata accreditata.
10. Il trattamento previsto dal
presente articolo rientra nella sfera di applicazione dell'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Norme
aggiornate al 30-4-2002
FIOM.CGIL.
Brescia
|