CARTA
DEI DIRITTI DEI LAVORATORI
E DEI DOVERI DEGLI ENTI
PREPOSTI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Oltre alle norme costituzionali, il principale fondamento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è l’art. 2087 del codice civile ove si stabilisce che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
In tal modo si sanciva, da un lato, il diritto del lavoratore a svolgere la prestazione in un ambiente di lavoro dal quale erano stati eliminati o ridotti al minimo i pericoli per il suo stato psicofisico, e, dall’altro, il dovere del datore di lavoro di applicare non solo le norme antinfortunistiche di carattere pubblicistico, ma anche ogni altra misura di prevenzione (ancorché non imposta da leggi specifiche) resa possibile dalla tecnologia ovvero suggeritagli dalla sua esperienza professionale (c.d. debito di sicurezza).
Sul piano pratico va detto, tuttavia, che la norma ha funzionato soprattutto in sede giudiziale nelle azioni avanzate dal lavoratore vittima d’infortunio sul lavoro contro il datore inadempiente dell’obbligo di sicurezza, piuttosto che dai lavoratori per pretendere l’applicazione delle misure di prevenzione. Anche tutta la legislazione sulla sicurezza del lavoro, a partire dai D.P.R. 547/55, 302/56 e 303/56, pur costituendo un importante momento di effettività dei precetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, si è mostrata troppo settoriale, spesso obsoleta nei suoi aspetti più tecnici e di non agevole applicazione.
In
tale contesto s’inserisce il D.Lgs, 19.9.1994, n. 626 che, attuando direttive
comunitaria, ha integrato la legislazione interna, fornendo un approccio globale
alla tematica della salute e sicurezza dei lavoratori e valorizzando profili
quali la prevenzione, la ripartizione e la delegabilità degli obblighi, la quantificazione
dei soggetti ad essi preposti e la programmazione delle procedure per l’attuazione
delle prescrizioni normative.
Si analizza, di seguito,
quella parte del D.Lgs. 626/94 che più incisivamente riguarda i diritti dei
lavoratori.
Preliminarmente si sottolinea che il campo di applicazione della predetta normativa comprende tutti i settori di attività privati e pubblici, comprese le aziende con meno di 15 dipendenti.
DECRETI APPLICATIVI
Il D.Lgs 626/94 impegna il Consiglio dei Ministri alla emanazione di 20 decreti applicativi riguardanti:
·
modello registro infortuni
·
procedure particolari per piccole e medie imprese
·
certificazione dei S.P.P.
·
criteri per prevenzione incendi
·
caratteristiche minime pronto soccorso
·
contenuti minimi formazione lavoratori, RLS e datori di lavoro
·
attività lavorative con rischi elevati
·
criteri per istituzione organi territoriali di coordinamento
·
adeguamento al progresso tecnico
·
criteri integrativi per particolari rischi
·
criteri per raccolta ed elaborazione informazioni su rischi e danni da malattie
professionali
·
verifiche su attrezzature di lavoro
·
impiego DPI
·
guida all’uso del VDT
·
adattamenti tecnici allegato VII (VDT)
·
modelli registri e cartelle per esposti ad agenti
·
cancerogeni
·
raccolta dati su neoplasie
·
aggiornamento allegato IX (agenti biologici)
·
contenimento rischio biologico
·
modelli registri e cartelle per esposti ad agenti
·
biologici
·
modello registro per decessi da agenti biologici
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:
-
Documento
Il datore di lavoro,
con la collaborazione del medico competente e del responsabile del S.P.P. e
previa consultazione del RLS, deve elaborare un documento contenente:
·
una relazione sulla valutazione dei rischi effettuata (risultati delle misurazioni
ecc.), specificando i criteri adottati per la valutazione stessa;
·
l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e delle attrezzature
di protezione utilizzate;
·
il programma che indichi i tempi di attuazione delle misure di prevenzione e
protezione;
Il
documento è custodito presso l’azienda, a disposizione dei controllo dell’Organo
di Vigilanza (USL).
Copia del documento
è a disposizione dei RLS (ART, 19/626 comma e).
Il documento e la
valutazione dei rischi devono essere aggiornati in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei
lavoratori.
- Piano di Emergenza
In
ogni unità produttiva deve essere definito un Piano di Emergenza relativo agli
interventi di pronto soccorso, prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori
di fronte ad un pericolo grave ed immediato (artt. 12,13,15/626).
Il Piano di Emergenza
deve:
·
prevedere i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia
di lotta antincendio e gestione delle emergenze
·
prevedere la designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure
di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendi e
gestione delle emergenze
·
contenere il programma degli interventi da attuare in caso di emergenza,
le modalità di cessazione dell’attività di evacuazione dei lavoratori
·
contenere istruzioni e misure idonee a formare i lavoratori a comportamenti
corretti ed autonomi in caso di emergenza
·
Il Piano di emergenza deve essere portato a conoscenza di tutti i lavoratori
in modo adeguato.
- Formazione dei lavoratori
La
formazione dei lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico degli stessi.
La formazione deve
essere fornita a ciascun lavoratore in modo sufficiente ed adeguato, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
La formazione deve
essere effettuata almeno al momento della assunzione, del trasferimento o cambio
di mansione e dell’introduzione di nuove tecnologie e sostanze. Deve essere
ripetuta con l’evacuazione dei rischi per la salute e sicurezza (art. 22/626).
L’attuazione degli
interventi di formazione per i lavoratori va raccordata con le corrispondenti
attività dei Servizi PISLL delle USL, fonte di fondamentali conoscenze ed esperienze.
La contrattazione
nazionale di categoria stabilità le modalità e i contenuti specifici della formazione.
Gli Organismi Paritetici
Territoriali hanno il compito di orientare e promuovere le iniziative di formazione
(art. 20/626).
- Incendi (Prevenzione)
Il
datore di lavoro, i dirigenti e i preposti adottano le misure necessarie ai
fini della prevenzione incendi dell’evacuazione dei lavoratori:
a. organizzando i
necessari rapporti con i servizi pubblici competenti;
b. designando i lavoratori
incaricati di attuare le misure di prevenzione e lotta antincendi;
I
lavoratori designati non possono (se non per giustificato motivo) rifiutarsi.
Essi devono:
a. essere formati;
b. essere in numero
sufficiente;
c. disporre di attrezzature
adeguate (art. 13/626)
- Informazioni al RLS
Il
RLS ha il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale
relative a:
·
valutazione dei rischi
·
misure di prevenzione
·
sostanze e preparati pericolosi
·
macchine, impianti, ambienti e organizzazione del lavoro
·
infortuni e malattie professionali
·
comunicazioni dei Servizi PISLL delle USL
Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire le informazioni e la documentazione richiesta dal RLS. (Art. 19/626)
-
Informazioni ai lavoratori
Il datore di lavoro
deve assicurare una adeguata informazione ai propri dipendenti su:
·
rischi connessi all’attività generale dell’impresa
·
misure di protezione e prevenzione adottate
·
rischi specifici a cui è esposto il singolo lavoratore in relazione all’attività
svolta
·
le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali
·
i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
·
le procedure del pronto soccorso, lotta anticendio, evacuazione e i nominativi
dei lavoratori responsabili delle suddette procedure
·
il responsabile del S.P.P. e il medico competenze
Il programma di informazione per i lavoratori deve essere discusso nella riunione periodica .
Le
fonti di informazione devono essere:
·
il documento aziendale sulla valutazione dei rischi (art. 4, comma 2)
·
le relazioni statistiche del medico competente (art. 17 comma 1, lettera
e)
·
la documentazione dell’organismo di vigilanza (relazioni del servizio PISLL
della USL (art. 19, comma 1 lettera f)
- Luoghi di lavoro
Tutti
i luoghi di lavoro devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute
del D.Lgs. 626/94 entro il I° gennaio 1996. L’adeguamento delle norme riguarda:
·
vie e uscite di emergenza
·
porte e portoni
·
vie e circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
·
aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
·
temperatura del locali
·
illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
·
pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi
mobili, banchina e rampe di carico
·
locali di riposo
·
spogliatoi e armadi per il vestiario
·
docce, gabinetti e lavabi
·
posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
- Misure generali di tutela
Il
datore di lavoro è tenuto alla osservanza delle misure generali di tutela per
la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori. Le misure generali
da osservare sono:
Programmazione della
prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione
le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza
dei fattori dell’ambiente di lavoro;
Sostituzione di ciò
che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
Rispetto dei principi
ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature
e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il
lavoro monotono e quella ripetitivo;
Priorità delle misure
di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
Valutazione dei rischi
per la salute e la sicurezza;
Eliminazione dei rischi
in relazione alle conoscenza acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò
non è possibile, loro riduzione al minimo;
Riduzione dei rischi
alla fonte;
Limitazione al minimo
del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
Utilizzo limitato
degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
Controllo sanitario
dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
Allontanamento del
lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
Misure igieniche;
Misure di protezione
collettiva ed individuale;
Misure di emergenza
da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta anticendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
Uso di segnali di
avvertimento e di sicurezza;
Regolare manutenzione
di ambianti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricati;
Informazione, formazione,
consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti
sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
Istruzioni adeguate
ai lavoratori (art. 3/626)
- Medico competente
E’
persona di fiducia del datore di lavoro, in possesso di uno dei seguenti titoli:
Specializzazione in
medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o
in tossicologia industriale o specializzazione equipollente.
Il medico competente
(m.c.) ha l’obbligo di effettuare un sopralluogo negli ambianti di lavoro almeno
due volte l’anno insieme al Servizio Prevenzione e Protezione (S.P.P.)
Il m.c. collabora
con il datore di lavoro e il S.P.P. per lo studio e la definizione dei rischi,
delle soluzioni e delle precauzioni da adottare.
Il m.c. informa il
singolo e la collettività dei lavoratori sui risultati della sorveglianza sanitaria,
rilascia copia dei risultati degli accertamenti sanitari; tiene e aggiorna la
cartella sanitaria e di rischio; informa i lavoratori sul significato degli
accertamenti sanitari.
Esprime un giudizio
sulla inidoneità parziale o totale del lavoratore (art. 17/626).
- Movimentazione manuale dei carichi
Il
datore di lavoro ha l’obbligo di adottare le misure organizzative o le attrezzature
meccaniche necessarie ad evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte
dei lavoratori.
Se questo non fosse
possibile il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i mezzi adeguati per
ridurre il rischio. La movimentazione manuale dei carichi deve avvenire nel
modo più sicuro e sano attraverso:
·
la valutazione delle condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro
da fare e alle caratteristiche del carico
·
l’adozione di misure atte ad evitare i rischi di lesioni dorso-lombari
·
la sorveglianza sanitaria degli addetti alla movimentazione manuale dei carichi.
·
Il lavoratore deve essere informato su:
·
il peso del carico (che non può superare comunque i 30 chili)
·
il centro di gravità o il lato più pesante
·
la movimentazione corretta.
Limiti
più bassi dei 30 Kg sono stabiliti per gli apprendisti, i giovani con CFL e
le d (Legge 977/1967). Le donne in stato di gravidanza non possono essere adibite
alla movimentazione manuale dei carichi (Legge 1204/1971).
Il lavoratore deve
essere formato sull’uso delle attrezzature meccaniche che permettano di evitare
la movimentazione manuale dei carichi. (Titolo V e allegato VI del 626).
Ed ancora:
Il
datore di lavoro ha l’obbligo di (art. 4/626):
·
valutare i rischi e attuare le misure di prevenzione elaborare e custodire
un documento che riporti i risultati della valutazione e l’indicazione dei provvedimenti
adottati consultare il RLS nei casi previsti dall’art. 19 comma 1 legge b),
c) d) designare gli addetti al S.P.P., il medico competente, i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione e di pronto
soccorso aggiornare le misure di prevenzione in presenza di mutamenti organizzativi
e produttivi fornire ai lavoratori una adeguata informazione sui rischi, le
misure adottate, il medico competente, il responsabile del S.P.P.;
·
assicurare che i lavoratori ricevano una formazione sufficiente ed adeguata
in occasione dell’assunzione, del cambio di mansioni, dell’introduzione di nuove
tecnologie, attrezzature o sostanze fornite ai lavoratori i dispositivi di protezione
individuale (DPI) adottare le misure per il controllo per le situazioni di rischio
in caso di emergenza, incendi, pericolo grave ed immediato, informandone tempestivamente
i lavoratori permettere ai lavoratori di verificare, tramite il RLS, l’applicazione
delle misure di sicurezza e di protezione della salute prendere appropriati
provvedimenti per evitare rischi per la salute delle popolazioni o di deteriorare
l’ambiante esterno
·
tenere aggiornato e a disposizione dell’organo di vigilanza il registro degli
infortuni.
- Protezione individuale
Il
datore di lavoro ha l’obbligo di (Titolo IV D. Lgs. 626)
·
predisporre l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I. quando
i rischi presenti sul lavoro non possono essere ridotti con altri mezzi preventivi
·
scegliere il DPI che soddisfa tutte le esigenze di legge
·
provvedere affinchè i lavoratori, tramite il RLS, partecipano alla scelta
dei DPI
·
promuovere ed incentivare il corretto uso dei DPI
·
prevedere iniziative di informazione e formazione all’uso dei DPI
·
predisporre DPI adeguati alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che
li utilizzano
·
garantire l’efficienza dei DPI in qualunque momento
·
stabilire luoghi adeguati per la conservazione ordinaria, igienica e sicura
del DPI.
- Registro infortuni
Il
datore di lavoro, il dirigente e il preposto, nell’ambito delle rispettive attribuzioni
e competenze, tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli
infortuni sul lavoro che comportano una assenza del lavoro superiore a tre giorni,
compreso quello dell’evento.
Nel registro sono
annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le
cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa
del lavoro.
Il registro sul luogo
di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero
del Lavoro della previdenza sociale ed è a disposizione dell’organo di vigilanza.
(art. 4 comma 5 lettera
o/D.L.626).
Il RLS ha il diritto
di richiedere e ricevere informazioni e la documentazione aziendale relativa
agli infortuni e alla malattie professionali. (Art. 19 comma 1 lettera e/D.L.
626).
-
Riunione periodica
Il datore di lavoro,
nelle azienda con più di 15 dipendenti, deve convocare, almeno una volta l’anno
( o in presenza di significative variazioni delle condizioni di esposizione
al rischio e di innovazioni di processo e/o della organizzazione del lavoro),
una riunione a cui partecipano:
·
il datore di lavoro
·
il responsabile del S.P.P.
·
il medico competente
·
il RLS
La
riunione ha lo scopo di esaminare:
·
il documento sulle valutazione dei rischi
·
l’idoneità dei mezzi di protezione individuale (DPI)
·
i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
La riunione si conclude con la redazione di un verbale che è tenuto a disposizione dei partecipanti.
- Sanzioni
Il
D.Lgs. 626/94 (titolo IX) identifica le violazioni di norme che sono punite
con sanzioni differenziate: dalla pena massima dell’arresto da tre a sei mesi
fino alle ammende minime di cento mila lire.
Si tratta di un complesso
di sanzioni articolato per figura professionale, competenze e gravità, che prevede
ben 92 casi di violazioni sanzionate per il solo datore di lavoro, 31 casi per
il datore di lavoro con i dirigenti aziendali, 6 casi di violazioni sanzionate
a carico dei lavoratori.
Nessuna sanzione è
prevista a carico dell’RLS.
- Servizio prevenzione e protezione (S.P.P.)
E’
organizzato dal datore di lavoro (previa consultazione del RLS) secondo tre
modalità:
1.
interno, con propri dipendenti: è obbligatorio per le aziende industriali con
più di 200 dipendenti, le industrie estrattive con più di 50 dipendenti e altre
specificate;
2.
esterno, attraverso convenzioni con persone o servizi esterni in possesso delle
conoscenze professionali necessarie;
3.
in prima persona dal datore di lavoro (dopo corso di formazione) nelle aziende
con meno di 30 dipendenti e altre specificate, ma non nelle industrie estrattive.
I
compiti del S.P.P. (art. 9/626)
·
Individua i fattori di rischio (valutazione) e le misure per la sicurezza
e la salubrità:
·
Elabora le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza per
le varie attività aziendali;
·
Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
·
Partecipa alle consultazioni;
·
Fornisce ai lavoratori le informazioni (art. 21/626)
- Valutazione dei rischi
La
valutazione dei rischi è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro (anche dove
opera un solo lavoratore).
La valutazione dei
rischi è un obbligo specifico del datore di lavoro (art. 4 comma 6 del 626).
La procedura per la
corretta valutazione dei rischi obbliga il datore di lavoro a:
·
collaborare con il medico competente il S.P.P.
·
consultare il RLS
·
scambiare reciproche informazioni con progettisti, costruttori, installatori
ecc.
Tale
procedura deve prevedere:
·
individuazione delle fonti potenziali di pericolo presenti in tutte le fasi
lavorative
·
individuazione dei soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche
a pericoli particolari
·
valutazione dei rischi, considerando le necessarie, adeguate ed affidabili
misure di tutela
·
eliminazione dei rischi
·
riduzione dei rischi la dove non sia possibile eliminarli, privilegiando
gli interventi alla fonte
·
programmazione delle azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti
da: gravità dei danni; probabilità di accadimento; numero di lavoratori esposti;
complessità delle misure di intervento (protezione, prevenzione ...) da adottare
·
attuazione del programma definito
·
controllo periodico del programma e verifica della sua efficacia
·
aggiornamenti periodici del programma, anche in caso di modifiche produttive
Dalla
valutazione deve essere elaborato un documento che deve contenere (art. 4
comma 2):
·
relazione che riporta i criteri adottati;
·
individuazione delle misure generali di tutela
·
programma di attuazione delle misure
Il documento deve
essere conservato in azienda o unità produttiva (art. 4, comma 3).
Se il responsabile
del S.P.P. è lo stesso datore di lavoro, allora deve inviare il documento all’organo
di vigilanza territoriale competente (art. 10, comma 2).
Copia del documento
deve essere consegnata al RLS (art. 19 comma 1 lettera e).
La valutazione e il
documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute.
Il lavoratore che
utilizza una attrezzatura munita di VDT, qualora svolga la sua attività per
almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività
mediante pause o cambiamento di attività, con modalità stabilite dalla contrattazione
anche aziendale.
La pausa minima deve
essere di quindici minuti (non cumulabili all’inizio e alla fine del turno)
ogni 120 minuti di lavoro al VDT. La pausa non può essere considerata ad alcun
effetto riduzione dell’orario di lavoro.
Prima di essere adibiti
ai VDT i lavoratori devono essere sottoposto a visita specialistica dell’apparato
visivo. I lavoratori che hanno compiuto 45 anni di età e quelli classificati
“idonei con prescrizione” dopo la visita medica, devono essere sottoposto a
visita di controllo con periodicità almeno biennale.
Ogni lavoratore può
chiedere di essere sottoposto a visita oftalmologica e deve essere informato
e formato sui rischi e le misure da adottare, sulla protezione degli occhi e
della vista.
La spesa per l’installazione
di dispositivi di protezione ai VDT è a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro
ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischio relativa a:
·
rischi per la vista e per gli occhi;
·
problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale;
·
condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
I
lavoratori devono essere informati dei risultati della valutazione.
L’organizzazione del
lavoro deve consentire di evitare il più possibile la ripetitività la monotonia
delle operazioni.
OBBLIGHI E DIRITTI DEI LAVORATORI
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori osservano le disposizioni e le istruzioni impartite; utilizzano correttamente macchinari, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di protezione individuale (DPI); segnalano deficienze e condizioni di pericolo, adoperandosi per eliminarle, dandone notizia all’RLS; si sottopongono ai controlli sanitari previsti. (art. 5/626).
I
lavoratori hanno l’obbligo di:
·
partecipare ai programmi di formazione e addestramento sull’uso dei DPI
·
utilizzare e avere cura dei DPI messi loro a disposizione
·
segnalare al datore di lavoro qualsiasi difetto rilevato nei DPI
. Onere finanziario
L’adozione delle misure generali di tutela (art. 3/626) non deve comportare alcun onere finanziario per i lavoratori
- Pericolo grave
In
caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, il lavoratore
ha il diritto (senza che ciò comporti pregiudizi nei suoi confronti) di:
·
allontanarsi dal posto di lavoro;
·
prendere misure per evitare le conseguenze di tale pericolo (art. 14/626)
Il datore di lavoro deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
I
lavoratori hanno l’obbligo di:
·
partecipare ai programmi di formazione e addestramento sull’uso dei DPI
·
utilizzare e avere cura dei DPI messi loro a disposizione
·
segnalare al datore di lavoro qualsiasi difetto rilevato nei DPI
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA: LE ATTRIBUZIONI DI LEGGE (art. 19 del D.Lgs: 626/94)
Il
rappresentante per la sicurezza:
·
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni: Il datore
di lavoro ha l’obbligo di consentire l’accesso del RLS ai luoghi di lavoro in
cui si svolgono le operazioni (art. 19/626), nel rispetto delle esigenze produttive,
purché il RLS segnali preventivamente al datore di lavoro le visite che intende
effettuare agli ambienti di lavoro.
·
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
·
è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei
lavoratori;
·
è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.
22, comma 5;
·
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione
dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze
e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli
ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
·
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
·
riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista
dall’art. 22;
·
promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
·
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti;
·
partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 11;
·
fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
·
avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della
sua attività;
· qualora il RLS ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, può fare ricorso all’organo di vigilanza (USL) e/o alle altre autorità competenti in materia (giudice del lavoro; procura ecc.).
Il
rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento
dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per
l’esercizio delle funzioni delle facoltà riconosciutegli.
Le modalità per l’esercizio
delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva
nazionale.
Il rappresentante
per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento
della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste
dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Il rappresentante
per la sicurezza ha accesso, per l’espletamento della sua funzione, al documento
di cui all’art. 4, comma 2 e 3, nonché al registro delle infortuni sul
lavoro di cui all’art. 4, comma 5, lettera o).